Inopponibilità al Fallimento del decreto ingiuntivo non esecutivo

Decreto ex art. 99 L.F.

IN FATTO E DIRITTO

La N. S.r.l. proponeva domanda di insinuazione al passivo del Fallimento I. S.r.l. per Euro x.xxx,xx in prededuzione, per Euro x.xxx,xx in privilegio e per Euro x.xxx,xx in chirografo.
Il Giudice Delegato ammetteva:
per Euro x.xxx,xx in prededuzione
per Euro x.xxx,xx in privilegio;
per Euro x.xxx,xx in chirografo oltre ad Euro x.xxx,xx per le spese legali del decreto ingiuntivo non opposto.
Erano invece esclusi:
-Euro x.xxx,xx per spese legali del decreto ingiuntivo non definitivo.
-Euro x.xxx,xx per fatture contestate avendo l’istante risolto i contratti.
Con ricorso depositato il 4 aprile 2013 la N. S.r.l. proponeva opposizione allo stato passivo lamentando:
-che era stata ammessa al chirografo una somma inferiore a quella che doveva risultare detraendo le somme dichiarate come non ammesse;
-non avendo riassunto la causa di opposizione al decreto ingiuntivo questo si era consolidato contro il Fallimento;
-in ogni caso anche se il contratto si fosse risolto spettava all’opponente quanto fatturato, se non altro per risarcimento del danno.
Ritualmente costituitosi il Fallimento chiedeva il rigetto dell’opposizione osservando:
-in via preliminare che la parte era decaduta da poter impugnare il provvedimento in quanto non aveva fatto osservazioni contrarie al progetto di ammissione preparato dal curatore;
-non vi era prova che il secondo decreto ingiuntivo fosse passato in giudicato;
-vi era stato un errore materiale nel provvedimento indicando la somma esclusa in Euro x.xxx,xx invece di Euro x.xxx,xx;
-l’opponente aveva dichiarato risolti i contratti e non consegnato la merce, non poteva pertanto pretendere essere ammessa in relazione ad una prestazione che non aveva adempiuto.
In subordine il Fallimento chiedeva, nel caso di ammissione al passivo della N. la consegna dei beni a suo tempo promessi.
Sentite le parti all’udienza del 13 giugno 2013 il Tribunale si riservava la decisione.




Deve in primo luogo respingersi l’eccezione di non proponibilità dell’opposizione perché la N. S.r.l. non ha presentato osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore.
Dopo un iniziale momento di incertezza la dominante giurisprudenza infatti esclude che la mancata proposizione di osservazioni precluda di proporre opposizione allo stato passivo (cfr. Cass. Sez. I 10 aprile 2012 n. 5659 per il periodo post riforma del 2007; Cass. Sez. I 7 dicembre 2011 n. 26350 per il periodo ante riforma del 2007 ).
Passando al merito, è pacifico che sia opponibile al fallimento solo il decreto ingiuntivo a cui sia stata apposta la dichiarazione di esecutività prima della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Cass. Sez. VI 23 dicembre 2011 n. 28553; Cass. Sez. I 13 marzo 2009 n.6198 ).
In caso contrario il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo diventa improseguibile, il decreto ingiuntivo non si consolida e tocca al creditore fare domanda di ammissione al passivo provando il proprio credito.
Né possono comunque essere liquidate ed ammesse al passivo le spese legali del precedente procedimento per decreto ingiuntivo in quanto il decreto ingiuntivo ha perso efficacia ed il giudice delegato non può liquidare le spese legali di un procedimento di cui è estraneo.
Nel presente caso poiché il secondo dei due decreti ingiuntivi venne opposto ed il giudizio fu interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento, questo secondo decreto ingiuntivo e le spese liquidate non sono opponibili al Fallimento.
Ne segue che non possono ammettersi al passivo le spese legali liquidate per il secondo decreto ingiuntivo non passato in giudicato.




Circa il credito vantato dall’opponente si osserva quanto segue.
Esaminando gli atti prodotti dalle parti emerge che la I. S.r.l. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo che vi era stato un inadempimento della N. S.r.l. che non aveva consegnato la merce, e disconosceva alcune delle firme sui documenti di trasporto, o che questa era difettosa; la N. S.r.l. a suo volta rilevava che alcune fatture non erano contestate e che alcune consegne erano state omesse in quanto la I. S.r.l. non aveva pagato la merce ricevuta in precedenza.
Non essendo opponibile al Fallimento né il decreto ingiuntivo né l’eventuale non contestazione delle fatture in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, è onere della N. S.r.l. provare il proprio credito in questo procedimento.
A tal fine non basta la produzione delle fatture e l’estratto notarile dei libri contabili allegati all’istanza di ammissione al passivo (sia per i limiti probatori delle scritture contabili nei confronti del Fallimento, cfr. Cass. Sez. I 9 maggio 2011 n.10081, sia sopratutto perché qui non viene contestato il contratto bensì il suo adempimento) ma occorreva che la N. S.r.l. deducesse delle prove circa l’effettiva effettuazione delle prestazioni o, in relazione ai beni non consegnati dall’opponente per asserito inadempimento della I., che provasse il danno consistente nel mancato guadagno.
Nessuna istanza probatoria nuova è stata però formulata dall’opponente nel presente procedimento, ne segue che l’opposizione deve essere respinta.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l’opposizione.
Condanna la N. S.r.l. a rifondere al Fallimento I. S.r.l. le spese legali del giudizio liquidate in Euro x.xxx,xx per compenso oltre cpa ed Iva.
Genova lì 13 giugno 2013.
Il Presidente estensore

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