Separazioni e divorzi davanti all’avvocato – Comune di Genova

Un utile estratto dal sito del Comune di Genova sul divorzio breve con negoziazione assistita, occorre ricordare che  i termini per divorziare sono stati ridotti a 6 mesi (se la separazione è stata consensuale) e 1 anno (se la separazione è stata giudiziale):

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato

L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che rilascia  nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), qualora il PM riscontrasse violazioni nell’ interesse dei  figli, è necessaria anche la pronuncia del Tribunale. L’ accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

• Iscrizione dell’atto di matrimonio

• Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con  rito concordatario/culti ammessi o celebrato all’estero.

La documentazione, oltre che consegnata a mano all’ ufficio,  può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: comunegenova@postemailcertificata.it

Sorgente: Comune di Genova




È corsa al divorzio breve. I primi effetti nei Comuni.

Riportiamo un articolo pubblicato oggi sul Secolo XIX relativo al Comune di La Spezia, cominciano a vedersi i primi effetti del divorzio breve.

Il Comune di Genova, peraltro ben organizzato, fissa gli appuntamenti già a dopo l’estate.

Volendo abbreviare i tempi, è possibile rivolgersi all’Avvocato per ottenere il divorzio (o la separazione) attraverso la negoziazione assistita, cioè senza la necessità del procedimento in Tribunale, perchè la negoziazione assistita si svolge presso lo studio dell’Avvocato.

“La Spezia – Più di cento coppie spezzine hanno già incardinato, e in molti casi concluso, la propria pratica di separazione o di divorzio, presso il Comune della Spezia: dal dicembre scorso, quando è entrata in vigore la legge 162, che consente di sciogliere gli effetti civili del matrimonio direttamente all’anagrafe. Una quindicina, le coppie che hanno fatto la stessa scelta a Sarzana. Molto meno numerose, nel resto della provincia: dove molti Comuni non hanno ancora trattato alcun caso di fine rapporto coniugale.Possono far tutto in Comune, i coniugi che si separino consensualmente, e non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con grave handicap, o economicamente non autosufficienti. L’accordo non può inoltre contenere patti di trasferimento di patrimonio. Si pagano solo 16 euro, a titolo di diritto fisso, e si può scegliere se farsi assistere da un legale, oppure no. Insomma: per chi ha deciso, è molto più semplice, e meno costoso.”

Sorgente: È corsa al divorzio lampo: il Comune di Spezia oberato di lavoro | Liguria | La Spezia | Il Secolo XIX




Il divorzio breve

Finalmente anche in Italia il divorzio breve

La tanto attesa riforma in materia di separazione tra i coniugi è stata finalmente approvata in modo definitivo in data 21 aprile 2015 dalla Camera dei Deputati.
Vediamo nello specifico le novità introdotte dal disegno di legge n. 1504.
Grazie alla riforma i tempi per potersi dire addio sono stati decisamente accorciati (rispetto ai precedenti che, come noto, prevedevano un tempo di tre anni tra la separazione e il divorzio).
Il disegno di legge riduce da tre anni a 12 mesi la durata della separazione per poter presentare domanda di divorzio; in caso di separazione consensuale la durata è di 6 mesi, termine che decorre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.

La nuova norma si applicherà anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche qualora la procedura di separazione risulti ancora pendente.

Nel caso in cui i coniugi siano in regime di comunione dei beni, tale accordo decade nel momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Al fine di non ostacolare l’approvazione del disegno di legge iniziale sono state invece stralciate le norme relative al divorzio lampo, in quanto oggetto di posizioni politiche contrastanti.
Il divorzio lampo prevedeva la possibilità di giungere al divorzio anche in assenza di un previo periodo di separazione, in particolare consentiva di ottenere il divorzio in 6 mesi, a patto che la richiesta fosse consensuale e a condizione che i due coniugi non avessero figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti.
Tale norma diventerà oggetto di un autonomo disegno di legge.

Grossa apertura, pertanto, in materia del diritto di famiglia se si pensa che in Italia il divorzio è stato introdotto il 1° dicembre del 1970, con non poche difficoltà e polemiche che hanno portato i partiti contrari all’introduzione della legge, a promuovere un referendum abrogativo della Legge n. 898/1970 . Tuttavia la maggioranza della popolazione, nel ’74, ha affermato la volontà di mantenere le norme sul divorzio.