Separazione in Comune con assegno mensile di mantenimento

E’ possibile separarsi o divorziare davanti al Sindaco o all’Ufficiale di Stato civile del Comune se i coniugi hanno stabilito un assegno di mantenimento ?

Il Consiglio di Stato rivede l’interpretazione della norma: è possibile separarsi in Comune anche se i coniugi hanno stabilito un assegno di mantenimento.

Separazione in Comune con assegno mensile di mantenimento. La Legge che ha introdotto la possibilità di separarsi o divorziare davanti al Sindaco o all’Ufficiale Giudiziario ha dato origine a una questione che ha dato vita a una questione dibattuta.

Posto che la Legge specifica che non è possibile separarsi in Comune in presenza di “patti di trasferimento patrimoniale” (espressione piuttosto ampia e interpretabile) la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogati su cosa rientrasse in tale concetto.

Da un lato, sicuramente, vi rientra ad esempio il trasferimento di un immobile (o di una sua quota), dall’altro era dubbio se vi rientrasse anche l’assegno mensile di mantenimento.

La storia dell’interpretazione.

Inizialmente il Ministero dell’Interno ha ritenuto che nel concetto di “patti di trasferimento patrimoniale” non fosse compreso l’eventuale assegno mensile di mantenimento, quindi i coniugi che prevedevano tale assegno potevano separarsi (o divorziare) in Comune.

Poi, con sentenza n° 7813 del 7/7/2016, il TAR del Lazio si è espresso in maniera opposta, specificando che la previsione dell’assegno mensile di mantenimento costituisce “trasferimento patrimoniale” tra i coniugi e, quindi, agli stessi, sarebbe vietato rivolgersi al Comune per separarsi o divorziare.

Infine con la sentenza n° 4478 del 26/10/2016 il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n° 7813/2016 del TAR, sposando quindi l’orientamento iniziale dell’interpretazione Ministeriale.




I coniugi che prevedono un assegno di mantenimento possono separarsi o divorziare in Comune ?

La situazione attuale.

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n° 4478 del 26/10/2016 i coniugi che vogliono separarsi o divorziare possono rivolgersi al Comune anche se hanno stabilito il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole.

Discorso a parte va fatto nel caso in cui i coniugi stabiliscano il pagamento di un assegno una tantum, in questo caso il Consiglio di Stato ha condiviso l’orientamento del Ministero per il quale tale assegno rientri nel concetto di “trasferimento patrimoniale”, con la conseguenza, quindi, del divieto di rivolgersi al Comune per la separazione e il divorzio nel caso in cui sia previsto tale pagamento.

In tale caso è comunque consigliabile sentire il parere di un Avvocato, posto che la previsione di un assegno una tantum presuppone la rinuncia all’assegno mensile di mantenimento.

Ogni situazione personale va analizzata attentamente, caso per caso, è il parere di un professionista è sempre consigliabile al fine di prendere le decisioni migliori.

 




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