Deposito cartaceo del reclamo. E’ ammesso ?

deposito cartaceo del reclamo

Processo civile telematico. Cosa succede nel caso in cui il reclamo sia depositato in via analogica (cartacea).

Il reclamo contro il provvedimento emesso in un procedimento cautelare per sequestro conservativo in corso di causa deve essere depositato in via telematica ?

Con ordinanza Collegiale il Tribunale di Genova ha sostenuto che il reclamo, pur non corrispondente ai dettami dell’art. 16 bis D.L. 179/12, sia comunque ammissibile anche se depositato in forma cartacea perchè la norma che prescrive il deposito telematico non prevede una espressa sanzione di inammissibilità e perchè il reclamo è procedimento autonomo.

Affrontiamo la nuova e controversa questione della forma del deposito del reclamo, esiste infatti una doppia corrente giurisprudenziale.

Alcuni Tribunali si sono espressi per l’inammissibilità del reclamo depositato in via analogica (cartacea), perchè ritengono il reclamo non atto introduttivo di un nuovo grado di giudizio ma semplicemente una prosecuzione della prima fase cautelare che ha portato all’emissione dell’ordinanza relativa al sequestro, essendo il pagamento del contributo unificato una questione meramente tributaria e quindi non influente sulla struttura del procedimento (che rimane unitario) così come l’assegnazione di un numero di ruolo del reclamo (che è mera questione organizzativa interna al Tribunale).

Il reclamo sarebbe quindi un atto “endoprocessuale” tra parti già costituite e, quindi, dovrebbe essere depositato in via esclusivamente telematica.

In questo senso le ordinanze Tribunale dell’Aquila del 22 giugno 2016, Tribunale di Vasto del 15 aprile 2016, ordinanze 12/2/2015 del Tribunale di Torino e 15 maggio 2015 del Tribunale di Foggia.

Il reclamo costituisce nuovo e autonomo procedimento. E’ ammesso il deposito cartaceo del reclamo.

Con ordinanza Collegiale del 20 settembre 2016 il Tribunale di Genova si è espresso in merito all’eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo depositato in via analogia (cartacea), aderendo invece alla corrente che ritiene il reclamo un procedimento autonomo, e quindi “nuovo” nel quale le parti si devono ancora costituire.

E’ quindi ammesso il deposito cartaceo del reclamo.

L’art. 16 bis D.L. 179/12 non contiene una espressa sanzione di inammissibilità degli atti depositati in forma cartacea

Inoltre la citata ordinanza del Tribunale di Genova rileva anche che non esiste una espressa sanzione di inammissibilità del reclamo se depositato in forma cartacea in luogo del deposito telematico.

Qui di seguito il testo integrale dei motivi della decisione nell’Ordinanza Collegiale del Tribunale di Genova, in data 20 settembre 2016, in punto deposito cartaceo del reclamo contro ordinanza emessa in un procedimento per sequestro conservativo in corso di causa.

“Ritiene il Collegio che il gravame, pur non corrispondente ai dettami dell’art. 16 bis.2 D.l., non sia per questo inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, la disposizione citata prescrive il deposito telematico ma non contiene un’espressa sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo, mentre sanzioni processuali di tali gravità non possono che essere testuali.

Secondariamente, il reclamo costituisce un procedimento autonomo che ha una sua distinta dimensione amministrativa e comporta nuova iscrizione a ruolo, nuovo versamento del contributo unificato e nuove formalità di costituzione delle parti. Si tratta quindi di un procedimento “nuovo”, nel quale le parti non sono ancora costituite: onde è ammissibile il deposito dell’atto introduttivo e costituzione in cartaceo”.

Quale tipo di deposito scegliere per il reclamo ?

Visti i contrapposti orientamenti dei Tribunali, in via prudenziale, è consigliabile il deposito del reclamo in via telematica.




Separazioni e divorzi davanti all’avvocato – Comune di Genova

Un utile estratto dal sito del Comune di Genova sul divorzio breve con negoziazione assistita, occorre ricordare che  i termini per divorziare sono stati ridotti a 6 mesi (se la separazione è stata consensuale) e 1 anno (se la separazione è stata giudiziale):

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato

L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che rilascia  nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), qualora il PM riscontrasse violazioni nell’ interesse dei  figli, è necessaria anche la pronuncia del Tribunale. L’ accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

• Iscrizione dell’atto di matrimonio

• Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con  rito concordatario/culti ammessi o celebrato all’estero.

La documentazione, oltre che consegnata a mano all’ ufficio,  può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: comunegenova@postemailcertificata.it

Sorgente: Comune di Genova




È corsa al divorzio breve. I primi effetti nei Comuni.

Riportiamo un articolo pubblicato oggi sul Secolo XIX relativo al Comune di La Spezia, cominciano a vedersi i primi effetti del divorzio breve.

Il Comune di Genova, peraltro ben organizzato, fissa gli appuntamenti già a dopo l’estate.

Volendo abbreviare i tempi, è possibile rivolgersi all’Avvocato per ottenere il divorzio (o la separazione) attraverso la negoziazione assistita, cioè senza la necessità del procedimento in Tribunale, perchè la negoziazione assistita si svolge presso lo studio dell’Avvocato.

“La Spezia – Più di cento coppie spezzine hanno già incardinato, e in molti casi concluso, la propria pratica di separazione o di divorzio, presso il Comune della Spezia: dal dicembre scorso, quando è entrata in vigore la legge 162, che consente di sciogliere gli effetti civili del matrimonio direttamente all’anagrafe. Una quindicina, le coppie che hanno fatto la stessa scelta a Sarzana. Molto meno numerose, nel resto della provincia: dove molti Comuni non hanno ancora trattato alcun caso di fine rapporto coniugale.Possono far tutto in Comune, i coniugi che si separino consensualmente, e non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con grave handicap, o economicamente non autosufficienti. L’accordo non può inoltre contenere patti di trasferimento di patrimonio. Si pagano solo 16 euro, a titolo di diritto fisso, e si può scegliere se farsi assistere da un legale, oppure no. Insomma: per chi ha deciso, è molto più semplice, e meno costoso.”

Sorgente: È corsa al divorzio lampo: il Comune di Spezia oberato di lavoro | Liguria | La Spezia | Il Secolo XIX




Il divorzio breve

Finalmente anche in Italia il divorzio breve

La tanto attesa riforma in materia di separazione tra i coniugi è stata finalmente approvata in modo definitivo in data 21 aprile 2015 dalla Camera dei Deputati.
Vediamo nello specifico le novità introdotte dal disegno di legge n. 1504.
Grazie alla riforma i tempi per potersi dire addio sono stati decisamente accorciati (rispetto ai precedenti che, come noto, prevedevano un tempo di tre anni tra la separazione e il divorzio).
Il disegno di legge riduce da tre anni a 12 mesi la durata della separazione per poter presentare domanda di divorzio; in caso di separazione consensuale la durata è di 6 mesi, termine che decorre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.

La nuova norma si applicherà anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche qualora la procedura di separazione risulti ancora pendente.

Nel caso in cui i coniugi siano in regime di comunione dei beni, tale accordo decade nel momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Al fine di non ostacolare l’approvazione del disegno di legge iniziale sono state invece stralciate le norme relative al divorzio lampo, in quanto oggetto di posizioni politiche contrastanti.
Il divorzio lampo prevedeva la possibilità di giungere al divorzio anche in assenza di un previo periodo di separazione, in particolare consentiva di ottenere il divorzio in 6 mesi, a patto che la richiesta fosse consensuale e a condizione che i due coniugi non avessero figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti.
Tale norma diventerà oggetto di un autonomo disegno di legge.

Grossa apertura, pertanto, in materia del diritto di famiglia se si pensa che in Italia il divorzio è stato introdotto il 1° dicembre del 1970, con non poche difficoltà e polemiche che hanno portato i partiti contrari all’introduzione della legge, a promuovere un referendum abrogativo della Legge n. 898/1970 . Tuttavia la maggioranza della popolazione, nel ’74, ha affermato la volontà di mantenere le norme sul divorzio.




Obbligo di esecuzione contro il vecchio proprietario dell’immobile

Con l’ordinanza emessa in data 8/1/2015 il Tribunale di Genova ha ribadito il concetto espresso nella sentenza della Cassazione Civile, Sez. II 01 luglio 2004 n. 12013, in termini Cass. 6323/03, confermando che, in caso di sentenza di condanna nei confronti del condominio per inosservanza dell’obbligo di conservazione delle cose comuni, il creditore che intenda agire in executivis deve necessariamente rivolgere la propria pretesa (sia per il credito principale, che per quello relativo alle spese processuali) nei confronti di chi era condomino al momento in cui l’obbligo è sorto, e non del proprietario attuale dell’immobile.

In altri termini. La fattispecie si presenta tipicamente quando intercorre una compravendita immobiliare e l’acquirente si trova, suo malgrado, a dover fare fronte a richieste per fatti risalenti a un momento in cui il proprietario dell’immobile era un’altra persona (spesso il venditore, che tace la circostanza dell’esistenza di un contenzioso condominiale).

Sulla base di questo principio, il Tribunale di Genova ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo notificato all’attuale proprietario di un immobile, facente parte di un condominio condannato a pagare delle somme risarcitorie nei confronti di alcuni condomini, per eventi dannosi verificatisi in epoca in cui il proprietario dell’immobile era il dante causa dell’opponente.

Vai all’ordinanza 8/1/2015




Decreto ingiuntivo e inopponibilità allo stato passivo

Decreto ingiuntivo opposto

Con il decreto n° 31/13 ex art. 99 L.F. il Tribunale di Genova ha espresso i seguenti concetti nel caso in cui venga opposto al Fallimento un decreto ingiuntivo nei confronti del quale era pendente il giudizio di opposizione al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa del Fallimento:

– la mancata proposizione di osservazioni al progetto di stato passivo del Fallimento non preclude la proposizione dell’azione di opposizione allo stato passivo;

– è opponibile al Fallimento solo il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo prima della pronuncia della sentenza dichiarativa del Fallimento;

– in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e seguente dichiarazione di Fallimento, il giudizio di opposizione diventa improseguibile, il decreto non si consolida e il creditore è tenuto a fare domanda di ammissione al passivo del Fallimento provando il proprio credito;

– il Giudice Delegato non può liquidare e ammettere al passivo le spese di un giudizio di cui è estraneo, in particolare -nel caso in esame- le spese liquidate con il decreto ingiuntivo opposto non sono opponibili al Fallimento;

– nel caso in cui il credito sia contestato, il creditore ha l’onere di dimostrare il proprio credito nel giudizio di opposizione allo stato passivo, formulando specifica istanza probatoria e provando il proprio credito o il danno, non essendo sufficiente la mera produzione delle scritture contabili allegate all’istanza di insinuazione al passivo del Fallimento (limiti probatori nei confronti del Fallimento).

Vai al decreto 31/13




Contributo Unificato – aumenti del D. L. 24/06/2014 , n. 90, art. 53

Gli importi del Contributo Unificato, in vigore dal 25 giugno 2014 (Decreto Legge 24/06/2014 , n. 90, art. 53).

Per tutte le cause civili sono dovuti una marca da bollo dell’importo di € 27,00 e il versamento del Contributo Unificato secondo la seguente tabella riepilogativa:

PROCESSO CIVILE ORDINARIO

• Procedimento di valore fino a € 1.100,00           

1° grado € 43,00 – impugnazione € 64,50 – Cassazione € 86,00

• Procedimento di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00   

1° grado € 98,00 – impugnazione € 147,00 – Cassazione € 196,00

Procedimento di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00

1° grado € 237,00 – impugnazione € 355,50 – Cassazione € 474,00

Procedimento di valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00

1° grado € 518,00 – impugnazione € 777,00 – Cassazione € 1.036,00

• Procedimento di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00

1° grado € 759,00 – impugnazione € 1.138,50 – Cassazione € 1.518,00

Procedimento di valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00

1° grado € 1.214,00 – impugnazione € 1.821,00 – Cassazione € 2.428,00

• Procedimento di valore superiore a € 520.000,00

1° grado € 1.686,00 – impugnazione € 2.529,00 – Cassazione € 3.372,00

(per “impugnazione” si intende non solo l’appello, ma anche il reclamo)

VALORE INDETERMINABILE

• Processi civili di valore indeterminabile

1° grado € 518,00 – impugnazione € 777,00 – Cassazione € 1.036,00

• Processi di competenza esclusiva del Giudice di Pace di valore indeterminabile

1° grado € 237,00 – impugnazione € 355,50 – Cassazione € 474,00

Processi davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di valore indeterminabile

€ 120,00

VALORE NON DICHIARATO

• Processo civile in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 1.686,00

• Processo amministrativo in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 6.000,00

• Processo tributario in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 1.500,00

GIUDICE DI PACE

• I processi davanti al Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie

PROCEDIMENTI SPECIALI Libro IV titolo I c.p.c.

(ad esempio accertamento tecnico preventivo, ingiunzione, convalida di sfratto, cautelari, possessori)

si applica il Contributo Unificato ridotto al 50%

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE, COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO, IMPUGNAZIONE DI DELIBERE CONDOMINIALI

• Si applica il Contributo Unificato ordinario

SEPARAZIONE E DIVORZIO

• Separazione consensuale

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 43,00

• Domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio congiunto)

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 43,00

• Per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 98,00

• Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c. – separazione personale dei coniugi

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 98,00

ALTRI PROCEDIMENTI

• Processi di volontaria giurisdizione

Contributo unificato: € 98,00

• Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c. (procedimenti in Camera di Consiglio)

Contributo unificato: € 98,00

• Reclami contro i provvedimenti cautelari

Contributo unificato: € 147,00

• Regolamento di competenza

Contributo unificato ordinario

• Regolamento di giurisdizione

Contributo unificato ordinario

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

• Processi di esecuzione per consegna o rilascio

Contributo unificato: € 139,00

• Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00

Contributo unificato: € 43,00

• Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00

Contributo unificato: € 139,00

• Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare

Contributo unificato: € 139,00

• Per i processi di esecuzione immobiliare

Contributo unificato: € 278,00

• Per i processi di opposizione agli atti esecutivi

Contributo unificato: € 168,00

PROCEDURE DI DIRITTO FALLIMENTARE

• Istanza di fallimento

Contributo unificato € 98,00

• Sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura

Contributo Unificato: € 851,00

• Processi di opposizione alla sentenza di fallimento

Contributo Unificato ridotto al 50%

OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE – Art. 23 Legge 689/81

Contributo Unificato e spese come da art. 30 D.P.R. 115/2002

PROCESSI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

• Procedimento di valore fino a € 2.583,28

Contributo unificato: € 30,00

• Procedimento di valore compreso tra € 2.583,28 e € 5.000,00

Contributo unificato: € 60,00

• Procedimento di valore compreso tra € 5.000,00 e € 25.000,00, e per quelli di valore indeterminabile

Contributo unificato: € 120,00

• Procedimento di valore compreso tra € 25.000,00 e € 75.000,00

Contributo unificato: € 250,00

• Procedimento di valore compreso tra € 75.000,00 e € 200.000,00

Contributo unificato: € 500,00

• Procedimento di valore superiore a € 200.000,00

Contributo unificato: € 1.500,00

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