Tribunale di Genova – decreto 23/11/2017 (dep. 29/11/2017)

Accoglimento n. cronol. ****/2017 del 29/11/2017

Proc. N. ****/2017 VG

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE QUARTA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. ssa ***** ***** – Presidente

Dott.ssa ***** ***** – Giudice-

Dott.ssa ***** ***** – Giudice relatore

Nel procedimento ex art. 337 bis e segg. c.c. promosso da X. X. nato a Genova il XX.XX.XXX nei confronti di Y. Y. nata a Genova il XX.XX.XXX avente ad oggetto richiesta di regolamentazione delle modalità di affidamento del figlio minore Z. X. nato il XX.XX.XX, collocazione abitativa , modalità di frequentazione con il genitore non collocatario nonché dei correlati aspetti economici,

Pronuncia il seguente

DECRETO

Rilevato che le parti, nel corso dell’udienza del 21.11.2017 hanno raggiunto un accordo sui seguenti aspetti:

affidamento condiviso del figlio minore con collocazione abitativa presso la madre e possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il predetto secondo il seguente calendario: tutti i sabati, con la precisazione che le frequentazioni inizieranno il venerdì sera quando la madre il sabato mattina inizia a lavorare alle ore 06,00, mentre negli altri sabati le frequentazioni avranno luogo a partire dalle ore 09,00 e si protrarranno in ogni caso fino alla sera ore 21,30/22,00. I sabati in cui la madre è libera dal lavoro verranno trascorsi dal minore con la madre stessa;

due domeniche al mese – dalle ore 09,00 alle ore 21,00/21.30 – coincidenti con le domeniche in cui la madre lavora; la frequentazione inizierà dal sabato sera con riferimento alle domeniche in cui la madre inizia a lavorare alle ore 07,00;

durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio una o due settimane al mese – dal lunedì al sabato – dalla fine del proprio lavoro (17,00/18,00) fino alle 21.30 quando la madre avrà terminato il suo turno di lavoro.

negli altri giorni il padre potrà recarsi a trovare il bambino presso la casa della madre.

Le festività civili e religiose verranno trascorse dal minore con l’uno ovvero con l’altro genitore secondo il criterio dell’alternanza annuale.

Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi in un periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

Il padre verserà ogni mese alla signora Y. Y., a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 350,00.

Rilevato che tale accordo è meritevole di accoglimento in quanto non in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico ed è conforme all’interesse del minore.

Rilevato che l’unico punto in cui non è stato raggiunto l’accordo è relativo alla suddivisione delle spese della baby sitter – pari a circa euro 300,00 mensili – in quanto il signor X. X. ha chiesto una suddivisione al 50% (come per le altre spese straordinarie) arrivando ad offrire al massimo il 55% mentre la signora Y. Y. ha chiesto una suddivisione al 70% – 30% considerato che la necessità di ricorrere a tale aiuto esterno nasce principalmente per sopperire all’assenza del padre, stante i suoi orari di lavoro;

Ritiene il Collegio che, tenuto conto dell’impegno lavorativo del signor X. X. – pari a dodici/quindici ore giornaliere (cfr. pag. 3 del ricorso) – nonché valutati i redditi delle parti, che per il signor X. X. ammontano ad euro 1.300,00/1.400,00 mensili oltre 13esima e 14esima mensilità nonché oltre ad ulteriori euro 900,00 mensili quale rimborso forfettario per le spese di trasferta, mentre per la signora Y. Y. ammontano ad euro 1.300,00 mensili oltre 13esima e 14esima mensilità, nel caso di specie, pare equo porre tale spesa straordinaria per il 70% in capo al padre e per il 30% in capo alla madre.

Quanto infine alle spese processuali, stante l’accordo raggiunto dalle parti sugli aspetti di maggiore rilevanza, le stesse vengono interamente compensate.

PQM

AFFIDA il figlio minore Z. X. in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre e con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé nei modi e nelle forme di cui sopra;

DICHIARA TENUTO il signor X. X. a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese alla signora Y. Y., a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di euro 350,00 soggetta a rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 70% delle spese per la baby sitter ed al 50% delle altre spese straordinarie come da verbale di sezione di questo Tribunale del 15.09.2016

COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Genova il 23.11.2017

Il Presidente

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