Contributo Unificato – aumenti del D. L. 24/06/2014 , n. 90, art. 53

Gli importi del Contributo Unificato, in vigore dal 25 giugno 2014 (Decreto Legge 24/06/2014 , n. 90, art. 53).

Per tutte le cause civili sono dovuti una marca da bollo dell’importo di € 27,00 e il versamento del Contributo Unificato secondo la seguente tabella riepilogativa:

PROCESSO CIVILE ORDINARIO

• Procedimento di valore fino a € 1.100,00           

1° grado € 43,00 – impugnazione € 64,50 – Cassazione € 86,00

• Procedimento di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00   

1° grado € 98,00 – impugnazione € 147,00 – Cassazione € 196,00

Procedimento di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00

1° grado € 237,00 – impugnazione € 355,50 – Cassazione € 474,00

Procedimento di valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00

1° grado € 518,00 – impugnazione € 777,00 – Cassazione € 1.036,00

• Procedimento di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00

1° grado € 759,00 – impugnazione € 1.138,50 – Cassazione € 1.518,00

Procedimento di valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00

1° grado € 1.214,00 – impugnazione € 1.821,00 – Cassazione € 2.428,00

• Procedimento di valore superiore a € 520.000,00

1° grado € 1.686,00 – impugnazione € 2.529,00 – Cassazione € 3.372,00

(per “impugnazione” si intende non solo l’appello, ma anche il reclamo)

VALORE INDETERMINABILE

• Processi civili di valore indeterminabile

1° grado € 518,00 – impugnazione € 777,00 – Cassazione € 1.036,00

• Processi di competenza esclusiva del Giudice di Pace di valore indeterminabile

1° grado € 237,00 – impugnazione € 355,50 – Cassazione € 474,00

Processi davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di valore indeterminabile

€ 120,00

VALORE NON DICHIARATO

• Processo civile in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 1.686,00

• Processo amministrativo in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 6.000,00

• Processo tributario in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 1.500,00

GIUDICE DI PACE

• I processi davanti al Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie

PROCEDIMENTI SPECIALI Libro IV titolo I c.p.c.

(ad esempio accertamento tecnico preventivo, ingiunzione, convalida di sfratto, cautelari, possessori)

si applica il Contributo Unificato ridotto al 50%

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE, COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO, IMPUGNAZIONE DI DELIBERE CONDOMINIALI

• Si applica il Contributo Unificato ordinario

SEPARAZIONE E DIVORZIO

• Separazione consensuale

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 43,00

• Domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio congiunto)

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 43,00

• Per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 98,00

• Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c. – separazione personale dei coniugi

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 98,00

ALTRI PROCEDIMENTI

• Processi di volontaria giurisdizione

Contributo unificato: € 98,00

• Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c. (procedimenti in Camera di Consiglio)

Contributo unificato: € 98,00

• Reclami contro i provvedimenti cautelari

Contributo unificato: € 147,00

• Regolamento di competenza

Contributo unificato ordinario

• Regolamento di giurisdizione

Contributo unificato ordinario

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

• Processi di esecuzione per consegna o rilascio

Contributo unificato: € 139,00

• Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00

Contributo unificato: € 43,00

• Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00

Contributo unificato: € 139,00

• Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare

Contributo unificato: € 139,00

• Per i processi di esecuzione immobiliare

Contributo unificato: € 278,00

• Per i processi di opposizione agli atti esecutivi

Contributo unificato: € 168,00

PROCEDURE DI DIRITTO FALLIMENTARE

• Istanza di fallimento

Contributo unificato € 98,00

• Sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura

Contributo Unificato: € 851,00

• Processi di opposizione alla sentenza di fallimento

Contributo Unificato ridotto al 50%

OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE – Art. 23 Legge 689/81

Contributo Unificato e spese come da art. 30 D.P.R. 115/2002

PROCESSI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

• Procedimento di valore fino a € 2.583,28

Contributo unificato: € 30,00

• Procedimento di valore compreso tra € 2.583,28 e € 5.000,00

Contributo unificato: € 60,00

• Procedimento di valore compreso tra € 5.000,00 e € 25.000,00, e per quelli di valore indeterminabile

Contributo unificato: € 120,00

• Procedimento di valore compreso tra € 25.000,00 e € 75.000,00

Contributo unificato: € 250,00

• Procedimento di valore compreso tra € 75.000,00 e € 200.000,00

Contributo unificato: € 500,00

• Procedimento di valore superiore a € 200.000,00

Contributo unificato: € 1.500,00

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Art. 51 L. F. – Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

L’Art. 51 Legge Fallimentare sancisce il divieto di inizio o prosecuzione di qualunque azione individuale esecutiva  o cautelare sui beni compresi nel fallimento, anche per crediti maturati durante il fallimento.

Quanto sopra comporta anche l’inopponibilità al Fallimento stesso dell’eventuale vendita dei beni pignorati, avvenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Il Fallimento può quindi agire per la restituzione dei beni.

Nel caso in questione, il creditore procedente addirittura, sottacendo l’esistenza della esecuzione individuale al Fallimento in sede di insinuazione al passivo, ha provveduto a aggiudicarsi direttamente i beni.

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