Quando è obbligatoria la mediazione e quando la negoziazione assistita

Il D.L. 132/2014 ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita, affiancandolo a quello della mediazione.

Proponiano qui uno schema riassuntivo per chiarire quando è obbligatoria la mediazione e quando la negoziazione assistita, come condizione di procedibilità.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA
=> condominio => risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
=> diritti reali => domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00 e non riservate alla mediazione obbligatoria
=> divisione
=> successioni ereditarie
=> patti di famiglia
=> locazione
=> comodato
=> affitto di azienda
=> risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
=> risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
=> contratti assicurativi, bancari, finanziari




Separazioni e divorzi davanti all’avvocato – Comune di Genova

Un utile estratto dal sito del Comune di Genova sul divorzio breve con negoziazione assistita, occorre ricordare che  i termini per divorziare sono stati ridotti a 6 mesi (se la separazione è stata consensuale) e 1 anno (se la separazione è stata giudiziale):

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato

L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che rilascia  nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), qualora il PM riscontrasse violazioni nell’ interesse dei  figli, è necessaria anche la pronuncia del Tribunale. L’ accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

• Iscrizione dell’atto di matrimonio

• Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con  rito concordatario/culti ammessi o celebrato all’estero.

La documentazione, oltre che consegnata a mano all’ ufficio,  può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: comunegenova@postemailcertificata.it

Sorgente: Comune di Genova