Obbligo di esecuzione contro il vecchio proprietario dell’immobile

Con l’ordinanza emessa in data 8/1/2015 il Tribunale di Genova ha ribadito il concetto espresso nella sentenza della Cassazione Civile, Sez. II 01 luglio 2004 n. 12013, in termini Cass. 6323/03, confermando che, in caso di sentenza di condanna nei confronti del condominio per inosservanza dell’obbligo di conservazione delle cose comuni, il creditore che intenda agire in executivis deve necessariamente rivolgere la propria pretesa (sia per il credito principale, che per quello relativo alle spese processuali) nei confronti di chi era condomino al momento in cui l’obbligo è sorto, e non del proprietario attuale dell’immobile.

In altri termini. La fattispecie si presenta tipicamente quando intercorre una compravendita immobiliare e l’acquirente si trova, suo malgrado, a dover fare fronte a richieste per fatti risalenti a un momento in cui il proprietario dell’immobile era un’altra persona (spesso il venditore, che tace la circostanza dell’esistenza di un contenzioso condominiale).

Sulla base di questo principio, il Tribunale di Genova ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo notificato all’attuale proprietario di un immobile, facente parte di un condominio condannato a pagare delle somme risarcitorie nei confronti di alcuni condomini, per eventi dannosi verificatisi in epoca in cui il proprietario dell’immobile era il dante causa dell’opponente.

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