Obbligo di esecuzione contro il vecchio proprietario dell’immobile

Con l’ordinanza emessa in data 8/1/2015 il Tribunale di Genova ha ribadito il concetto espresso nella sentenza della Cassazione Civile, Sez. II 01 luglio 2004 n. 12013, in termini Cass. 6323/03, confermando che, in caso di sentenza di condanna nei confronti del condominio per inosservanza dell’obbligo di conservazione delle cose comuni, il creditore che intenda agire in executivis deve necessariamente rivolgere la propria pretesa (sia per il credito principale, che per quello relativo alle spese processuali) nei confronti di chi era condomino al momento in cui l’obbligo è sorto, e non del proprietario attuale dell’immobile.

In altri termini. La fattispecie si presenta tipicamente quando intercorre una compravendita immobiliare e l’acquirente si trova, suo malgrado, a dover fare fronte a richieste per fatti risalenti a un momento in cui il proprietario dell’immobile era un’altra persona (spesso il venditore, che tace la circostanza dell’esistenza di un contenzioso condominiale).

Sulla base di questo principio, il Tribunale di Genova ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo notificato all’attuale proprietario di un immobile, facente parte di un condominio condannato a pagare delle somme risarcitorie nei confronti di alcuni condomini, per eventi dannosi verificatisi in epoca in cui il proprietario dell’immobile era il dante causa dell’opponente.

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Contributo Unificato – aumenti del D. L. 24/06/2014 , n. 90, art. 53

Gli importi del Contributo Unificato, in vigore dal 25 giugno 2014 (Decreto Legge 24/06/2014 , n. 90, art. 53).

Per tutte le cause civili sono dovuti una marca da bollo dell’importo di € 27,00 e il versamento del Contributo Unificato secondo la seguente tabella riepilogativa:

PROCESSO CIVILE ORDINARIO

• Procedimento di valore fino a € 1.100,00           

1° grado € 43,00 – impugnazione € 64,50 – Cassazione € 86,00

• Procedimento di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00   

1° grado € 98,00 – impugnazione € 147,00 – Cassazione € 196,00

Procedimento di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00

1° grado € 237,00 – impugnazione € 355,50 – Cassazione € 474,00

Procedimento di valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00

1° grado € 518,00 – impugnazione € 777,00 – Cassazione € 1.036,00

• Procedimento di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00

1° grado € 759,00 – impugnazione € 1.138,50 – Cassazione € 1.518,00

Procedimento di valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00

1° grado € 1.214,00 – impugnazione € 1.821,00 – Cassazione € 2.428,00

• Procedimento di valore superiore a € 520.000,00

1° grado € 1.686,00 – impugnazione € 2.529,00 – Cassazione € 3.372,00

(per “impugnazione” si intende non solo l’appello, ma anche il reclamo)

VALORE INDETERMINABILE

• Processi civili di valore indeterminabile

1° grado € 518,00 – impugnazione € 777,00 – Cassazione € 1.036,00

• Processi di competenza esclusiva del Giudice di Pace di valore indeterminabile

1° grado € 237,00 – impugnazione € 355,50 – Cassazione € 474,00

Processi davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di valore indeterminabile

€ 120,00

VALORE NON DICHIARATO

• Processo civile in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 1.686,00

• Processo amministrativo in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 6.000,00

• Processo tributario in cui manca la dichiarazione di valore

Contributo unificato: € 1.500,00

GIUDICE DI PACE

• I processi davanti al Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie

PROCEDIMENTI SPECIALI Libro IV titolo I c.p.c.

(ad esempio accertamento tecnico preventivo, ingiunzione, convalida di sfratto, cautelari, possessori)

si applica il Contributo Unificato ridotto al 50%

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE, COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO, IMPUGNAZIONE DI DELIBERE CONDOMINIALI

• Si applica il Contributo Unificato ordinario

SEPARAZIONE E DIVORZIO

• Separazione consensuale

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 43,00

• Domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio congiunto)

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 43,00

• Per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 98,00

• Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c. – separazione personale dei coniugi

Non è dovuta la marca da € 27,00

Contributo unificato: € 98,00

ALTRI PROCEDIMENTI

• Processi di volontaria giurisdizione

Contributo unificato: € 98,00

• Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c. (procedimenti in Camera di Consiglio)

Contributo unificato: € 98,00

• Reclami contro i provvedimenti cautelari

Contributo unificato: € 147,00

• Regolamento di competenza

Contributo unificato ordinario

• Regolamento di giurisdizione

Contributo unificato ordinario

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

• Processi di esecuzione per consegna o rilascio

Contributo unificato: € 139,00

• Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00

Contributo unificato: € 43,00

• Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00

Contributo unificato: € 139,00

• Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare

Contributo unificato: € 139,00

• Per i processi di esecuzione immobiliare

Contributo unificato: € 278,00

• Per i processi di opposizione agli atti esecutivi

Contributo unificato: € 168,00

PROCEDURE DI DIRITTO FALLIMENTARE

• Istanza di fallimento

Contributo unificato € 98,00

• Sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura

Contributo Unificato: € 851,00

• Processi di opposizione alla sentenza di fallimento

Contributo Unificato ridotto al 50%

OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE – Art. 23 Legge 689/81

Contributo Unificato e spese come da art. 30 D.P.R. 115/2002

PROCESSI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

• Procedimento di valore fino a € 2.583,28

Contributo unificato: € 30,00

• Procedimento di valore compreso tra € 2.583,28 e € 5.000,00

Contributo unificato: € 60,00

• Procedimento di valore compreso tra € 5.000,00 e € 25.000,00, e per quelli di valore indeterminabile

Contributo unificato: € 120,00

• Procedimento di valore compreso tra € 25.000,00 e € 75.000,00

Contributo unificato: € 250,00

• Procedimento di valore compreso tra € 75.000,00 e € 200.000,00

Contributo unificato: € 500,00

• Procedimento di valore superiore a € 200.000,00

Contributo unificato: € 1.500,00

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