Divisione spese straordinarie figli, come si effettua la divisione ?

Divisione delle spese straordinarie per i figli. Le spese straordinarie vanno divise tutte al 50% ?

In materia di mantenimento dei figli, la divisione delle spese straordinarie è questione spesso dibattuta tra i genitori.

Molti Tribunali italiani hanno provveduto a redigere dei protocolli nei quali indicano con chiarezza quali sono le spese da intendere come straordinarie e quali invece ordinarie, quindi quelle che necessitano di un preventivo accordo tra i genitori e quelle che invece sono dovute dall’altro genitore anche senza preventivo accordo.

In tema di divisione delle spese straordinarie, il principio di base è la loro divisione al 50% tra entrambi i genitori, concordando previamente quelle per cui occorre l’accordo.

E’ possibile dividere le spese straordinarie per i figli in proporzioni diverse tra i genitori ?

Il Giudice, nel decidere la proporzione delle spese straordinarie da sostenere tra i genitori, tiene in considerazione sia la capacità economica di entrambi che le diverse circostanze specifiche.

Si parte quindi dal principio base del 50% a carico di ciascun genitore, per poi valutare caso per caso e decidere eventualmente una diversa percentuale.




E’ possibile dividere in modo diverso una singola spesa straordinaria per i figli ? o devono per forza essere tutte divise secondo la stessa percentuale ?

E’ possibile stabilire percentuali diverse per le singole spese straordinare

Con il decreto 23/11/2017 il Tribunale di Genova ha stabilito che il padre paghi il 70% delle spese per la baby sitter e il 50% delle altre spese straordinarie, chiarendo di fatto che la singola spesa straordinaria può essere divisa in percentuale differente rispetto al resto delle spese straordinarie.

Bisogna sempre avere in considerazione che il Tribunale è tenuto a valutare ogni situazione caso per caso, adattando la decisione alla singola fattispecie.

Nel caso in questione entrambi i genitori lavorano, e per entrambi l’attività lavorativa influisce sulla possibilità di tenere con sè il figlio: la madre effettua i turni e quindi tiene con sè il figlio in base alla turnazione, mentre il padre svolge un lavoro che comporta degli spostamenti quotidiani durante la settimana, non consentendogli di tenere il bimbo per un periodo equivalente rispetto alla madre.

Il regime lavorativo del padre infatti consente a quest’ultimo di tenere il bambino solo al sabato pomeriggio (e due domeniche al mese), mentre la madre -effettuando i turni- ha più possibilità di tenere con sè il figlio.

La situazione richiede necessariamente il ricorso a una baby-sitter per i periodi in cui entrambi i genitori sono al lavoro.

Il Tribunale ha quindi valutato sia l’impegno lavorativo maggiore del padre (e quindi la conseguente maggiore assenza) che la sua maggiore capacità economica (circa € 2.300,00 al mese, contro i circa € 1.300,00 della madre) ritenendo equo porre la spesa straordinaria relativa alla baby-sitter per il 70% in capo al padre e per il 30% in capo alla madre.

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La distanza del padre non è motivo per l’affido esclusivo dei figli alla madre

distanza del padre motivo per affido esclusivo figli alla madreSe il padre è distante i figli sono assegnati esclusivamente alla madre ?

Significativa decisione del Tribunale di Verona, il quale pronunciandosi su un caso in cui il padre dei minori vive e lavora in Cina, mentre la madre vive e lavora in Italia, ha espresso l’importante concetto che la distanza geografica non giustifica in sè l’affido esclusivo dei figli alla madre.

I genitori possono dialogare via mail, whatsapp, Skype ecc., per prendere le decisioni e garantire il diritto dei figli alla bigenitorialità

I moderni mezzi di comunicazione infatti (e il Tribunale, molto coerentemente con i tempi attuali, ha espressamente menzionato le mail, whatsapp, Wechat e videochiamate) consentono ai genitori di poter dialogare tra loro nonostante la distanza, scambiarsi documenti, e condividere le scelte per una corretta crescita dei figli, salvaguardando quindi il diritto dei figli alla bigenitorialità.




Infatti, durante il procedimento, il Tribunale ha potuto verificare che nonostante la significativa distanza, il padre ha dimostrato di avere effettivamente partecipato alle scelte da assumere nell’interesse dei figli.

La madre è stata comunque delegata sin dalla prima udienza a sottoscrivere anche per il padre le autorizzazioni necessarie per i figli (le quali andranno comunque concordate laddove necessario secondo il protocollo del Tribunale di Verona) evitando quindi il problema materiale della sottoscrizione per quelle autorizzazioni di tipo frequente (ad. es. l’autorizzazione all’attività sportive ecc.).

E’ possibile incontrare i figli via internet ?

Bisogna tenere conto delle spese di viaggio che il padre deve affrontare per vedere i figli ?

Altri concetti importantissimi espressi dal decreto sono la massima flessibilità che la madre dovrà avere nel favorire ogni possibilità di incontro tra il padre e i minori, favorendo quindi anche le comunicazioni via internet con i moderni mezzi di comunicazione sia il rilievo dato alle rilevanti spese che il padre dovrà affrontare ogni volta che si recherà in Italia dalla Cina, di cui il Tribunale ha giustamente tenuto conto.

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Ex coniuge autosufficiente come parametro per l’assegno di mantenimento nel divorzio

Assegno mantenimento ex coniuge autosufficiente: il tenore di vita avuto durante il matrimonio non è più il parametro per stabilire l’assegno di divorzio

Con la sentenza n° 11504 del 10 maggio 2017 (che puoi trovare qui) la Suprema Corte ha di fatto riassunto il cambiamento che si è formato nel diritto di famiglia, indicando “l’indipendenza o l’autosufficienza economica” come parametro per stabilire l’assegno di mantenimento, ritenendo il “tenore di vita” durante il matrimonio non più attuale (a distanza di quasi ventisette anni dalle sentenze delle Sezioni Unite nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990) per molteplici ragioni.

Con il divorzio si estingue ogni rapporto tra i coniugi

Il divorzio pone fine anche ai rapporti economico-patrimoniali

Sul punto la sentenza 11504/17 è chiara: “con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale – a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all’art. 143 cod. civ. -, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo -sia pure limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto – in una indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale”.

Motivazione storico-sociale

La Suprema Corte spiega chiaramente anche il perchè di tale scelta da un punto di vista storico-sociale: “le menzionate sentenze delle Sezioni Unite del 1990 si fecero carico della necessità di contemperamento dell’esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio «inteso come “sistemazione definitiva”, perché il divorzio è stato assorbito dal costume sociale» (così la sentenza n. 11490 del 1990) con l’esigenza di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dalla «attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma», con ciò spiegando la preferenza accordata ad un indirizzo interpretativo che «meno traumaticamente rompe[sse] con la passata tradizione» (così ancora la sentenza n. 11490 del 1990). Questa esigenza, tuttavia, si è molto attenuata nel corso degli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile (matrimonio che – oggi – è possibile “sciogliere”, previo accordo, con una semplice dichiarazione delle parti all’ufficiale dello stato civile…)”.

L’assegno divorzile ha funzione “assistenziale” e non di riequilibrio delle condizioni economiche

Diritto fondamentale alla possibilità di costituire una nuova famiglia dopo il divorzio

Anche qui la sentenza è chiara e diretta: “in proposito, un’interpretazione delle norme sull’assegno divorzile che producano l’effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell’individuo (cfr. Cass. n. 6289/2014) che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9).

Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale.

L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile -come detto – non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione – esclusivamente – assistenziale dell’assegno divorzile”.

Il nuovo parametro di riferimento: l’indipendenza economica o la possibilità di essere economicamente indipendente

Le considerazioni critiche sul tenore di vita hanno portato la Suprema Corte alla necessità di individuare un altro parametro, individuandolo nell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile:

“Il Collegio ritiene che un parametro di riferimento siffatto – cui rapportare il giudizio sull’adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e sulla “possibilità-impossibilità «per ragioni oggettive»” dello stesso di procurarseli – vada individuato nel raggiungimento dell'” indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”.

In buona sostanza, se la condizione dell’ex coniuge è tale da consentirne la possibilità di essere economicamente autosufficiente, non ha diritto all’assegno divorzile.

Comparazione tra il diritto del figlio maggiorenne all’assegno periodico e la posizione di ex-coniuge

Tra le argomentazioni della Corte di Cassazione in favore del parametro dell’indipendenza economica, anche il fatto che tale parametro condiziona negativamente il diritto del figlio maggiorenne all’assegno periodico dovuto dai genitori, nonostante le garanzie dello status di figlio, a maggior ragione può incidere negativamente sul diritto all’assegno di divorzio, posto che con il divorzio appunto si perde lo status di coniuge.

Il principio dell’autoresponsabilità

La sentenza della Suprema Corte ribadisce in più punti il principio dell’autoresponsabilità, da tempo radicato in molti paesi dell’Unione Europea:

“Tale principio di “autoresponsabilità” vale certamente anche per l’istituto del divorzio, in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l’accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi – irrilevante, sul piano giuridico, se consapevole o no – delle relative conseguenze anche economiche”.

Gli indici dell’indipendenza economica

Non sfuggendo alla Corte la portata pratica della sentenza (facendo comunque presente che andranno valutati gli elementi eventualmenti rilevanti caso per caso) fa anche un elenco di quelli che sono da considerarsi gli indici per accertare la sussistenza dell’indipendenza economica, o l’adeguatezza dei mezzi, o la possibilità di procurarseli.

Gli indici per accertare l’indipendenza economica sono:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno; 

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Il regime della prova

Spetta al coniuge che chiede l’assegno di divorzio provare di “non avere mezzi adeguati” e di “non poterseli procurare per ragioni oggettive”

Naturalmente la sentenza si occupa anche dei risvolti legati alla procedura, specificando che spetta all’ex coniuge che chiede l’assegno di divorzio l’onere probatorio, dovendo “allegare, dedurre e dimostrare di “non avere mezzi adeguati” e di “non poterseli procurare per ragioni oggettive”.

L’oggetto della prova

La Suprema Corte ha pure specificato qual è l’oggetto dell’onere probatorio che grava sull’ex coniuge che fa valere il diritto all’assegno divorzile.

“Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell'”indipendenza economica”, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo coniuge, restando fermo, ovviamente, il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro”.

il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali sarà, ovviamente, oggetto di prova documentale, mentre “le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale” potranno essere provate con ogni mezzo idoneo

An debeatur e quantum debeatur. Le due fasi.

La sentenza in oggetto quindi, rileva ai fini della prima fase, quella volta a accertare se all’ex coniuge sia dovuto l’assegno divorzile (an debeatur) e in questa fase rilevano appunto gli indici elencati sopra in esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica.

La fase della quantificazione dell’assegno (quantum debeatur) è eventuale e si attua solo in caso di esito positivo della prima fase (e quindi con il riconoscimento della mancanza di autosufficienza economica o di impossibilità oggettiva a raggiungere i mezzi adeguati).

In tale eventuale fase di determinazione dell’assegno il Giudice dovrà tenere conto delle “[….] condizioni dei coniugi, [….] ragioni della decisione, [….] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [….] reddito di entrambi [….]»), e “valutare” «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.

Insomma, volge al termine il matrimonio inteso come “sistemazione definitiva”, indicato dalla Corte di Cassazione invece come atto di libertà e autoresponsabilità.

Separazione in Comune con assegno mensile di mantenimento

E’ possibile separarsi o divorziare davanti al Sindaco o all’Ufficiale di Stato civile del Comune se i coniugi hanno stabilito un assegno di mantenimento ?

Il Consiglio di Stato rivede l’interpretazione della norma: è possibile separarsi in Comune anche se i coniugi hanno stabilito un assegno di mantenimento.

Separazione in Comune con assegno mensile di mantenimento. La Legge che ha introdotto la possibilità di separarsi o divorziare davanti al Sindaco o all’Ufficiale Giudiziario ha dato origine a una questione che ha dato vita a una questione dibattuta.

Posto che la Legge specifica che non è possibile separarsi in Comune in presenza di “patti di trasferimento patrimoniale” (espressione piuttosto ampia e interpretabile) la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogati su cosa rientrasse in tale concetto.

Da un lato, sicuramente, vi rientra ad esempio il trasferimento di un immobile (o di una sua quota), dall’altro era dubbio se vi rientrasse anche l’assegno mensile di mantenimento.

La storia dell’interpretazione.

Inizialmente il Ministero dell’Interno ha ritenuto che nel concetto di “patti di trasferimento patrimoniale” non fosse compreso l’eventuale assegno mensile di mantenimento, quindi i coniugi che prevedevano tale assegno potevano separarsi (o divorziare) in Comune.

Poi, con sentenza n° 7813 del 7/7/2016, il TAR del Lazio si è espresso in maniera opposta, specificando che la previsione dell’assegno mensile di mantenimento costituisce “trasferimento patrimoniale” tra i coniugi e, quindi, agli stessi, sarebbe vietato rivolgersi al Comune per separarsi o divorziare.

Infine con la sentenza n° 4478 del 26/10/2016 il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n° 7813/2016 del TAR, sposando quindi l’orientamento iniziale dell’interpretazione Ministeriale.




I coniugi che prevedono un assegno di mantenimento possono separarsi o divorziare in Comune ?

La situazione attuale.

In seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n° 4478 del 26/10/2016 i coniugi che vogliono separarsi o divorziare possono rivolgersi al Comune anche se hanno stabilito il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole.

Discorso a parte va fatto nel caso in cui i coniugi stabiliscano il pagamento di un assegno una tantum, in questo caso il Consiglio di Stato ha condiviso l’orientamento del Ministero per il quale tale assegno rientri nel concetto di “trasferimento patrimoniale”, con la conseguenza, quindi, del divieto di rivolgersi al Comune per la separazione e il divorzio nel caso in cui sia previsto tale pagamento.

In tale caso è comunque consigliabile sentire il parere di un Avvocato, posto che la previsione di un assegno una tantum presuppone la rinuncia all’assegno mensile di mantenimento.

Ogni situazione personale va analizzata attentamente, caso per caso, è il parere di un professionista è sempre consigliabile al fine di prendere le decisioni migliori.