Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge sul divorzio breve – Legge 6 maggio 2015, n. 55

Da quando è in vigore il divorzio breve  ?

E’ stata ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale oggi, 11 maggio 2015, la Legge sul divorzio breve.

La Legge entra in vigore il giorno 26/05/2015

Ecco il testo della Legge così come pubblicato

Legge 6 maggio 2015, n. 55
(GU Serie Generale n.107 del 11-5-2015)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  secondo  capoverso  della  lettera  b),  del   numero   2),
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.  898,  e  successive
modificazioni, le parole: « tre  anni  a  far  tempo  dalla  avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente  del  tribunale  nella
procedura  di  separazione  personale  anche   quando   il   giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi
al presidente del tribunale nella procedura di separazione  personale
e da sei mesi nel caso di separazione consensuale,  anche  quando  il
giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale». 
Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1° dicembre
          1970, n. 898  (Disciplina  dei  casi  di  scioglimento  del
          matrimonio), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 . 1. Lo  scioglimento  o  la  cessazione  degli
          effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da  uno
          dei coniugi: 
              1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro
          coniuge  e'  stato  condannato,  con  sentenza  passata  in
          giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: 
                a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni
          quindici, anche con piu' sentenze, per uno o  piu'  delitti
          non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per
          motivi di particolare valore morale e sociale; 
                  b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
          all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
          agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
          per induzione, costrizione, sfruttamento o  favoreggiamento
          della prostituzione; 
                  c) a qualsiasi pena per omicidio volontario  di  un
          figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
          un figlio; 
                  d) a qualsiasi  pena  detentiva,  con  due  o  piu'
          condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra
          la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
          583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice  penale,  in
          danno del coniuge o di un figlio. 
              Nelle ipotesi  previste  alla  lettera  d)  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti  civili  del  matrimonio  accerta,  anche  in
          considerazione del comportamento successivo del  convenuto,
          la  di  lui  inidoneita'  a  mantenere  o  ricostituire  la
          convivenza familiare. 
              Per tutte le ipotesi previste nel n.  1)  del  presente
          articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che  sia
          stato condannato per concorso nel reato  ovvero  quando  la
          convivenza coniugale e' ripresa; 
                2) nei casi in cui: 
                  a) l'altro  coniuge  e'  stato  assolto  per  vizio
          totale di mente da uno dei delitti previsti  nelle  lettera
          b) e c) del numero 1)  del  presente  articolo,  quando  il
          giudice competente  a  pronunciare  lo  scioglimento  o  la
          cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio  accerta
          l'inidoneita' del convenuto a mantenere o  ricostituire  la
          convivenza familiare; 
                  b) e' stata pronunciata  con  sentenza  passata  in
          giudicato la separazione giudiziale fra i  coniugi,  ovvero
          e' stata omologata la  separazione  consensuale  ovvero  e'
          intervenuta separazione di fatto quando la  separazione  di
          fatto stessa e' iniziata  almeno  due  anni  prima  del  18
          dicembre 1970. 
              In tutti i predetti casi,  per  la  proposizione  della
          domanda di  scioglimento  o  di  cessazione  degli  effetti
          civili  del  matrimonio,  le  separazioni  devono   essersi
          protratte   ininterrottamente   da   almeno   dodici   mesi
          dall'avvenuta   comparizione   dei   coniugi   innanzi   al
          presidente del tribunale  nella  procedura  di  separazione
          personale  e  da  sei  mesi   nel   caso   di   separazione
          consensuale, anche quando il giudizio  contenzioso  si  sia
          trasformato in consensuale, ovvero dalla  data  certificata
          nell'accordo  di  separazione  raggiunto   a   seguito   di
          convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
          dalla data dell'atto contenente  l'accordo  di  separazione
          concluso  innanzi   all'ufficiale   dello   stato   civile.
          L'eventuale  interruzione  della  separazione  deve  essere
          eccepita dalla parte convenuta. 
                  c) il procedimento penale promosso  per  i  delitti
          previsti dalle lettere b) e  c)  del  n.  1)  del  presente
          articolo  si  e'  concluso  con  sentenza  di  non  doversi
          procedere per  estinzione  del  reato,  quando  il  giudice
          competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio ritiene che  nei  fatti
          commessi  sussistano  gli   elementi   costitutivi   e   le
          condizioni di punibilita' dei delitti stessi; 
                  d)  il  procedimento  penale  per  incesto  si   e'
          concluso con sentenza di proscioglimento o  di  assoluzione
          che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico
          scandalo; 
                  e)  l'altro  coniuge,   cittadino   straniero,   ha
          ottenuto all'estero l'annullamento o  lo  scioglimento  del
          matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; 
                  f) il matrimonio non e' stato consumato; 
                  g)   e'   passata   in   giudicato   sentenza    di
          rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge
          14 aprile 1982, n. 164.».
  Art. 2 
 
  1. All'articolo 191 del codice  civile,  dopo  il  primo  comma  e'
inserito il seguente: 
    «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si
scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale  autorizza  i
coniugi a vivere separati, ovvero alla  data  di  sottoscrizione  del
processo verbale di separazione consensuale dei  coniugi  dinanzi  al
presidente, purche' omologato. L'ordinanza con  la  quale  i  coniugi
sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale  dello
stato  civile  ai  fini  dell'annotazione  dello  scioglimento  della
comunione». 
Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'art. 191  del  codice  civile,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 191. Scioglimento della comunione. 
              La  comunione  si  scioglie  per  la  dichiarazione  di
          assenza o  di  morte  presunta  di  uno  dei  coniugi,  per
          l'annullamento, per lo scioglimento  o  per  la  cessazione
          degli effetti civili del  matrimonio,  per  la  separazione
          personale, per la  separazione  giudiziale  dei  beni,  per
          mutamento convenzionale del  regime  patrimoniale,  per  il
          fallimento di uno dei coniugi. 
              Nel caso di separazione personale, la comunione  tra  i
          coniugi si scioglie nel momento in cui  il  presidente  del
          tribunale autorizza i coniugi  a  vivere  separati,  ovvero
          alla  data  di  sottoscrizione  del  processo  verbale   di
          separazione consensuale dei coniugi dinanzi al  presidente,
          purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi  sono
          autorizzati a vivere separati e'  comunicata  all'ufficiale
          dello  stato  civile   ai   fini   dell'annotazione   dello
          scioglimento della comunione. 
              Nel caso di azienda di cui alla  lettera  d)  dell'art.
          177, lo scioglimento della comunione  puo'  essere  deciso,
          per  accordo  dei  coniugi,  osservata  la  forma  prevista
          dall'art. 162.».
   Art. 3 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli  1  e  2  si  applicano  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, anche nei casi in cui il procedimento di  separazione  che  ne
costituisce il presupposto  risulti  ancora  pendente  alla  medesima
data. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 




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